giovedì 10 novembre 2011

Legge di stabilità, ecco il maxiemendamento: privatizzazioni, dismissioni e liberalizzazione ordini professionali, dal 2026 in pensione a 67 anni. Il testo da scaricare




LEGGE DI STABILITA': IL TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO - Ventitre pagine: ecco il testo del maxiemendamento sulla legge di stabilità depositato quest’oggi dal Governo al Senato. 
Il titolo del documento è “Emendamento governativo al disegno di legge di stabilità per il 2012” e l’incipit è il seguente: “In sede di prima attuazione delle misure concordate con l’Unione europea, sono introdotte le seguenti disposizioni”. L’emendamento viene riferito all’articolo 4 della legge di stabilità (ex legge finanziaria). Vediamo quali sono per sommi capi le misure più significative.
Alle pensioni è dedicato l’articolo 4-bis, intitolato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici” nel quale si ricorda che in base alle leggi già approvate (compresa l’ultima manovra di agosto), ci sarà “un età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026”. Nello stesso articolo viene specificato che qualora gli adeguamenti alle aspettative di vita (previsti con la manovra dello scorso anno) non portassero alla soglia dei 67 anni nei tempi previsti, entro il 31 dicembre 2023 verrà emanato un decreto per far sì che tale limite sia assicurato.
Alle dismissioni dei beni immobili pubblici è dedicato l’articolo 4-ter, in cui si spiega che “il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a conferire o trasferire” beni immobili dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, a uso diverso da quello residenziale, “a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero a una o più società, anche di nuova costituzione”. I beni in questione saranno individuati con decreto entro il 30 aprile 2012. Inoltre, “sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate”. Per svolgimento di queste operazioni, “è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2012”. I proventi delle cessioni “sono destinati alla riduzione del debito pubblico”.
Le dismissioni di terreni agricoli sono oggetto dell’articolo 4-quater che spiega che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali […] individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali”, di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali, “da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro”.  In queste operazioni di vendita, è riconosciuto “il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli”. Anche in questo caso i proventi sono destinati alla riduzione del debito pubblico.
L’articolo 4-quinquies si occupa del debito pubblico degli enti locali, che dovrà obbligatoriamente essere ridotto nei prossimi anni, entro precise percentuali.
La liberalizzazione dei servizi pubblici locali è oggetto dell’articolo 4-sexies. Si potrà procedere “all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa”. “I soggetti affidatari di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio”. Inoltre, “gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati”.
L’articolo 4-septies si occupa della riforma degli ordini professionali che dovrà avvenire “entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Viene “consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, ma “la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”.
L’articolo 4-novies stabilisce che il Fondo di credito per i nuovi nati viene prorogato fino al 2014 compreso, mediante l’uso delle risorse già stanziate e disponibili alla data del 31 dicembre 2011.
L’articolo 4-undicies stabilisce che fino al 31 dicembre 2013, in via sperimentale, si applicherà su tutto il territorio nazionale “la disciplina delle zone a burocrazia zero”, che non varrà però per i “procedimenti amministrativi di natura tributaria e quelli concernenti la tutela della salute e la sicurezza pubblica, nonché le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo”.

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