Le novità introdotte dal Decreto legge. La legge di conversione del decreto legge c.d. "Valore Cultura" (d.l. 08.08.2013, n. 91 – conv. con mod. dalla l. 07.10.2013, n. 112 , in G.U. 08.10.2013 n. 236) ha aggiunto alcuni periodi alle disposizioni degli artt. 68, c. 1, 69, c. 1, e 71, c. 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (relative alle licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici), prevedendo, per quanto qui interessa, che:- "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo" (art. 68, c. 1, e 69, c. 1, del TULPS).
Tali attività, quindi, potranno "essere iniziat(e) dalla data di presentazione della presentazione" della s.c.i.a. corredata dalle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici richiesti dalla normativa di settore (art. 19 l. 241/1990).
La normativa in materia di orario delle attività di intrattenimento e spettacolo. Nei night club (ed esercizi similari) accanto all'intrattenimento si svolge
solitamente anche un'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dalla l. 287/1991 e ss.mm.ii. In particolare, se l'attività di svago è prevalente rispetto a quella di somministrazione si applica l'art. 3, c. 6, lett. d), l. cit.; nel caso inverso, invece, trova applicazione l'art. 5, c. 1, lett. c), l .cit. Relativamente a tali esercizi il d.l. 6 settembre 2011, n. 201 (c.d. "Salva Italia") ha vietato, così come chiarito dalla Circ. 08.05.2012 del Ministero dello sviluppo economico, l'imposizione di un vincolo di orario qualora l'attività rientri in quelle previste dall' art. 5 c. 1, lett. c), l .cit.
L'applicazione concreta della normativa. Nei casi sottoposti invece all'art. 3, c. 6, lett. d), l. cit. i Comuni possono tuttora applicare delle restrizioni di orario; restrizioni che, però, di regola consentono a chi abbia ottenuto la licenza (ex art. 68 del T.U.L.P.S.) di esercitare l'attività anche fino le cinque del mattino. Qualora, invece, l'esercente ricorresse alla s.c.i.a. dovrebbe concludere l'attività entro le ore 24 del giorno di inizio; circostanza che non renderebbe economicamente conveniente tale scelta. D'altronde, dalle comunicazioni degli orari di apertura trasmesse dagli esercenti ai Comuni si nota come l'attività dei night club (e similari) venga espletata per circa cinque-sei ore a partire generalmente dalle ore ventidue. Pertanto, è plausibile ritenere che il ricorso alla s.c.i.a. avverrà, salvo casi sporadici, solo per altre tipologie di eventi.
Si sottolinea, inoltre, che in ogni caso sarà sempre necessario verificare la compatibilità dell'evento con i regolamenti condominiali.
Si sottolinea, inoltre, che in ogni caso sarà sempre necessario verificare la compatibilità dell'evento con i regolamenti condominiali.
I limiti previsti dal regolamento di condominio. È un dato ormai acquisito: il regolamento di condominio può contenere espressamente dei vincoli alla utilizzazione delle proprietà esclusive, prevedendo dei limiti alle destinazioni d'uso. Questa è una prerogativa qualificante solo per le clausole contenute nel regolamento contrattuale, che per essere valide, avranno bisogno di una preventiva accettazione da parte di tutti i condomini. La legittimità e vincolatività di tali clausole è stata prevista dalla giurisprudenza. Per esempio la Corte di Cassazione con sentenza n.1195 del 1992 ha considerato "valide le clausole contenute in un regolamento che vietava l'adibizione degli appartamenti ad attività rumorose ed insalubri". Precedentemente, lo stesso ente giudicante, aveva stabilito che "l'amministratore di condominio è legittimato a fare valere in giudizio, a norma degli art. 1130 n. 1 e 1131 c.c., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio". Nel caso di specie un condomino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di sua proprietà esclusiva che, a termini di regolamento, dovevano essere adibiti a magazzino. (Cass. sentenza n. 397/1989). Quindi la forma contrattuale del regolamento può anche limitare i diritti soggettivi dei singoli condomini (per una ampia casistica si rinvia tra le tante a: Cass., 31 luglio 2009 n. 17886 in tema di divieto di uso alberghiero; Cass., 07 gennaio 1992 in tema di divieto di adibire i locali del fabbricato condominiale ad esercizio di ristorante).
Installazione di un night club in un edificio condominiale. Passando ad analizzare il caso di specie, il condominio può far valere il suo "veto" richiamando le clausole contenute nel regolamento condominiale. Ovviamente si tratta di accertare se tale tipologia di locale rientra nell'elenco dei divieti previsti dal medesimo regolamento. Su questo punto la giurisprudenza ha precisato che tali divieti e limiti possono essere formulati mediante una elencazione analitica delle attività vietate, oppure tramite un elenco di pregiudizi che si intendono evitare (cfr. Cass. n. 4554 del 1986; Cass. n.1131 del 1985; Tribunale di Pordenone 7 gennaio 1988). Quindi si potrebbe escludere l'adibizione degli appartamenti o dei locali siti a pian terreno a sale da ballo, autorimesse, sale giochi (alcuni Tribunali hanno anche analizzato casi in cui alcuni regolamenti di condominio vietavano l'apertura di case di prostituzione: Tribunale di Torino 5 marzo 1964).
La redazione della clausole. Considerato quanto brevemente detto nel regolamento contrattuale potremmo trovare le seguenti clausole: è fatto espresso divieto ai condomini di destinare, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari di proprietà esclusiva, ai seguenti usi, destinazioni o attività: sale da ballo, sale da giochi, night club o equivalenti;
oppure: è fatto espresso divieto ai condomini di destinare, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari di proprietà esclusiva, ad una utilizzazione diversa dalla civile abitazione.
Ovviamente queste limitazioni, se da un lato assicurano una certa tranquillità, dall'altro incideranno negativamente sul valore commerciale dell'immobile stesso in quanto impattano fortemente suidiritti dei singoli proprietari, i quali valuteranno attentamente il contenuto del regolamento prima di eventuali acquisti di singole unità immobiliari.
oppure: è fatto espresso divieto ai condomini di destinare, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari di proprietà esclusiva, ad una utilizzazione diversa dalla civile abitazione.
Ovviamente queste limitazioni, se da un lato assicurano una certa tranquillità, dall'altro incideranno negativamente sul valore commerciale dell'immobile stesso in quanto impattano fortemente suidiritti dei singoli proprietari, i quali valuteranno attentamente il contenuto del regolamento prima di eventuali acquisti di singole unità immobiliari.
Avv. Gian Luca Ballabio
Dott. Ivan Meo
Dott. Ivan Meo
16/10/2013





















