martedì 26 luglio 2011


Immigrazione, la sentenza della Cassazione
"Anche gli irregolari possono sposarsi"


Secondo la Consulta l'articolo 116 del codice civile che regolamenta il matrimonio di uno straniero con un cittadino italiano è parzialmente incostituzionale, nella parte che richiede, per la celebrazione delle nozze, un regolare documento di soggiorno. "Tale limitazione si traduce nella compressione del corrispondente diritto del cittadino italiano". Richiamata una sentenza della corte europea di Strasburgo   

PALERMO - La condizione di immigrato o immigrata irregolare non può essere di per sè un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana: lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, bocciando così una norma del pacchetto sicurezza che impone il possesso di un regolare permesso di soggiorno all'immigrato che vuole sposare un italiano.

Con la sentenza 245/2011, redatta dal presidente Alfonso Quaranta, la Consulta ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, numero 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - modifica volta a limitare i matrimoni di comodo - limitatamente alle parole 'nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano'". Ecco il testo completo dell'articolo: "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Per i giudici delle leggi "la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione delcorrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero".

La Consulta ha richiamato una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, secondo la quale "il margine di apprezzamento riservato agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale" garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

"Secondo i giudici di Strasburgo", ricorda la sentenza, "la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all'articolo 12 della convenzione". (la Repubblica)
  


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